Comune di Rieti |
È stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Rieti il 1° luglio del 2005, ma in quanti conoscono il Regolamento comunale per l’assistenza economica? Eppure in 17 pagine e 27 articoli il Regolamento disciplina l’erogazione dell’assistenza economica da parte del Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti stabilendo: come presentare le domande di assistenza; come le domande devono essere esaminate; quali tipi di aiuto possono essere erogati e in quale quantità; prevedendo persino una graduatoria con tanto di criteri per stilarla; prevedendo infine la possibilità di presentare ricorso se non si è soddisfatti del tipo di aiuto ricevuto.
Per molte persone che presentano una richiesta di intervento ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, riuscire ad ottenere una risposta, sia positiva che negativa, si rivela un’odissea. Capire se si ha diritto ad un aiuto, a quale tipo di aiuto, per quanto tempo e in che misura a volte è addirittura impossibile. Quali siano i criteri secondo cui alcune persone vengono sostenute e altre no non è affatto chiaro. È forse per risolvere questi punti che nel 2005 il Consiglio Comunale di Rieti ha approvato il Regolamento per l’assistenza economica, sarebbe quindi ragionevole iniziare ad applicarlo in ogni suo punto e, ancor prima, a farlo conoscere a tutte le persone che presentano o vogliono presentare una richiesta di intervento.
A dire la verità il Regolamento non è molto conosciuto perché non viene pubblicizzato, o messo a disposizione dei cittadini: le assistenti sociali non ne parlano agli utenti spiegando quali sono i diritti riconosciuti, ai Servizi Sociali non è a disposizione degli utenti, all’URP del Comune di Rieti (dove vengono presentate le domande) non si trova, l’URP infatti riferisce che tutti i Regolamenti comunali sono pubblicati sul internet.
A cercare bene sul sito internet del Comune di Rieti, nell’apposita pagina, sono pubblicati ben 45 regolamenti, ma di quello sull’assistenza economica non c’è traccia. Ci chiediamo: perché? Lo avremmo domandato anche personalmente al Sindaco Emili, ma a seguito di varie richieste di appuntamento sia scritte che verbali a partire dal 2008, il Sindaco non ha mai ricevuto i rappresentanti dell’ARI onlus.
Quindi, nella speranza che il Comune di Rieti provveda a pubblicare il Regolamento sul suo sito internet e ad affiggerne una copia nella sala d’attesa dei Servizi Sociali, noi dell’ARI onlus (Associazione Rieti Immigrant – provincia) abbiamo pensato di pubblicare il Regolamento comunale per l’assistenza economica del Comune di Rieti a margine di questo post. Tutti quelli che vorranno potranno così facilmente stamparlo, leggerlo ed essere informati su quali sono le regole per chiedere e ricevere aiuto dai Servizi Sociali. Noi crediamo infatti che cittadini informati e amministrazioni trasparenti siano l’anima di una comunità che voglia dirsi civile.
Anche chiedendo le informazioni direttamente alla fonte, è difficile ottenere risposte: siamo stati contattati da molti utenti, sia stranieri che Italiani, che considerata la mancanza di trasparenza e di risposte chiare da parte del Servizio Socio-Assistenziale, hanno richiesto di visionare i loro fascicoli, ma la loro richiesta è stata respinta e non è stato consentito agli utenti l’accesso al loro fascicolo personale.
Inoltre al momento l'Albo dei beneficiari contributi non è pubblico, infatti consultando sul sito internet del Comune di Rieti la pagina Operazione trasparenza appare in fondo ad una lista il link Albo beneficiari contributi. Il link però non è attivo, l'unico della lista, almeno fino ad oggi, cliccando su si esso infatti non si accede ad alcuna pagina.
Ci auguriamo che l’Assessore Saletti, il Sindaco Emili, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale si adoperino per far rispettare il Regolamento e per rendere trasparente e pubblico il funzionamento e l’erogazione dei servizi. È lo stesso Assessore Saletti a dichiarare ripetutamente alla stampa che il portafogli del suo Assessorato è molto cospicuo, si parla infatti di oltre 12 milioni di euro annui. È quindi indispensabile che risorse tanto preziose, in tempi di profonda e prolungata crisi economica, vengano gestite con la massima trasparenza e con regole chiare, pubbliche e uguali per tutti.
Andiamo ora più nel dettaglio per esaminare alcuni punti di particolare interesse all’interno del Regolamento.
Procedimento
L’articolo 5 del Regolamento stabilisce quale procedura debba essere seguita per esaminare le richieste di intervento.
L’assistente sociale titolare della pratica, effettuato un colloquio informativo e, se necessario, una visita domiciliare, deve presentare al Responsabile del Servizio una proposta di assistenza che indichi: se l’intervento è necessario o meno, il tipo di contributo necessario, l’inizio, la fine e l’entità dell’aiuto.
Il Responsabile del Servizio, sulla base della proposta di assistenza presentata dall’assistente sociale titolare della pratica, avvia le procedure per la formalizzazione dell’intervento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, il Dirigente del Settore Socio-Assistenziale, o un suo delegato, deve adottare un provvedimento motivato di ammissione o di rigetto della domanda.
L’esito del provvedimento viene di norma comunicato all’interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto.
Secondo quanto stabilito dal Regolamento dunque, tutte le persone che hanno presentato domanda di intervento, ma dopo un mese non hanno avuto alcuna risposta negativa, devono dedurre che la loro richiesta è stata accolta e informarsi solamente su quale intervento è stato riconosciuto, per quale periodo e in quale quantità.
Tipi di intervento
Gli interventi previsti dal Regolamento sono: assistenza economica finalizzata; assistenza economica straordinaria; assistenza economica continuativa; interventi di integrazione economica a favore di nuclei familiari con a carico minori, anziani e disabili a rischio di istituzionalizzazione; contributi economici per minori, anziani e disabili ospiti di strutture residenziali e non residenziali; contributo economico mensile, straordinario e per servizio sostitutivo della famiglia; contributi per il pagamento dell’affitto.
Per ogni tipo di intervento il Regolamento stabilisce un importo massimo.
Molte persone, sia stranieri che Italiani, ci hanno denunciato il mancato rispetto degli importi stabiliti dal Regolamento, in alcuni casi abbondantemente superati. Vi invitiamo a leggere il Regolamento e a verificare personalmente gli importi massimi, quanti di voi conoscono casi in cui non siano stati rispettati?
Secondo l’articolo 20, se non riesce a soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili, il Servizio Sociale comunale deve redigere una graduatoria formulata tenendo conto di alcuni indicatori.
Noi non siamo riusciti a trovarla, qualcuno di voi è a conoscenza dell’esistenza di una simile graduatoria? Qualcuno di voi sa quante sono state le domande giudicate ammissibili negli ultimi 5 anni e di queste, quante siano state accolte?
Ricorsi
L’articolo 21 prevede che se non viene concesso il contributo richiesto, o se si ritiene inadeguato il contributo concesso, il richiedente può presentare ricorso al Dirigente del Settore Socio-Assistenziale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Dirigente si deve esprimere entro 30 giorni, previo parere consultivo della Commissione Consiliare competente che provvede ad inviarlo al Direttore Generale del Comune.
Quanti di voi sanno o sono stati informati dai Servizi Sociali della possibilità di presentare ricorso contro la loro decisione? Quanti di voi hanno presentato un ricorso dal 2005 ad oggi?
Abbiamo posto molte domande che per ora sono in sospeso, noi dell’ARI onlus ci impegniamo a non lasciare alcuna domanda senza la sua risposta.
Cliccate qui per leggere, scaricare, stampare e diffondere il Regolamento comunale per l’assistenza economica del Comune di Rieti. Aspettiamo i vostri commenti e le vostre segnalazioni.
........e noi ke siamo stati fregati, a qsto punto, a ki ci dobbiamo rivolgere?!
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